Dentisti Termoli


Linee Guida del Ministero della Salute


StudioDentisticoDott.FabioCordiscoTermolihttp://www.fabiocordisco.it/

Al fine di adottare a livello nazionale indirizzi unitari per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali, il Ministero della salute, a partire dall’anno 2008, ha promosso la stesura e la divulgazione di documenti tenendo conto delle indicazioni contemplate dal Piano Nazionale Linee Guida (PNLG):


ABUSIVISMO IN ODONTOIATRIA


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CONSEGUENZE SUL CONTRATTO

Se le prestazioni vengono svolte da soggetti non abilitati alla professione (false igieniste, falsi dentisti) anche sotto supervisione di un Dentista compiacente il contratto è nullo per legge (assenza diritto alla retribuzione di persone non iscritte all'albo - art.223 c.c.,) e la struttura per cui sono state erogate non ha diritto a ricevere alcun compenso ed a restituirlo se già incassato.

Inoltre vi è totale mancanza di copertura assicurativa in caso di responsabilità da danni.

 

CONSEGUENZE SUGLI AUTORI

Qualunque non abilitato (sia Odontotecnico che Assistente) il quale esegua, anche sotto supervisione o su indicazione del dentista abilitato, operatività o manovre anche non cruente (sostituzione attacchi, impronte, controlli, cementazioni, prove, etc..) è punito per abuso di professione e l'abilitato che svolge il ruolo di Direttore Sanitario olre agli abilitati presenti  rispondono per concorso in abuso di professione (art. 110 e succ. Codice Penale). La giurisprudenza ha confermato, attraverso diverse sentenze, che il reato è indipendente dalla correttezza o dall’esito propizio della terapia; per la realizzazione è sufficiente un solo atto occasionale; anche l’atto gratuito è illecito; il consenso del paziente (art. 50 c.p.) non vale a rendere lecita la condotta in quanto si tratta di reato in cui il soggetto passivo è lo Stato. Sul piano concreto il problema può presentarsi in diverse situazioni:

  • soggetto privo di laurea in odontoiatria;
  • medico chirurgo immatricolato dopo l’anno accademico 1985 o tra il 1980 e il 1985 non abilitato;
  • dottore in odontoiatria non abilitato, perché non abbia eseguito l’atto amministrativo che accerta l’idoneità tecnica (esame di stato) o la procedura amministrativa (iscrizione all’albo);
  • odontoiatra o medico chirurgo abilitato sottoposto a sospensione o interdizione dall’esercizio professionale;
  • odontoiatra di paese extracomunitario, per cui non esista un riconoscimento pattizio di reciprocità dei rispettivi titoli.

 

Per verificare iscrizioni ad Albo Odontoiatri è disponibile il servizio di ricerca anagrafica sul sito nazionale della Federazione Ordini Medici e Odontoiatri:  

Cliccando sul simbolo dell'occhio accanto ai dati del professionista trovato è possibile verificare i titoli effettivamente posseduti.

Se anche laureato ma privo di iscrizione ad albo odontoiatri siamo di fronte a probabile abusivismo.